[1]ARTICOLO IV Comunicazione di informazioni

[2](1) I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale: (a) il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell'ambito della Convenzione; (b) i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformita' con la Convenzione; (c) un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformita' con la Convenzione. (2) Il Segretario Generale dovra' informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo (1) (a) e, "inter alia", per gli scopi degli Articoli IX e X, dovra', su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi (1) (b) e (c).

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artiv · fonte su Normattiva