[1]ARTICOLO V Altri Trattati ed interpretazioni

[2](1) Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validita' per le loro durate per quanto riguarda: (a) i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione; (b) i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata. (2) Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione. (3) Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti. (4) Nulla nella Convenzione dovra' pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ne' le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artv · fonte su Normattiva