1. Il vettore e' unicamente autorizzato a trasportare merci in coperta se tale trasporto e' effettuato conformemente agli accordi presi con il caricatore o agli usi del commercio in questione o se imposto dalla regolamentazione vigente. 2. Qualora vettore e caricatore convengano che le merci siano trasportate in coperta o possano essere cosi' trasportate, il vettore e' tenuto a farne menzione nella polizza di carico o in altro documento comprovante il contratto di trasporto via mare. In assenza di tale menzione, spettera' al vettore dimostrare che un accordo per il trasporto in coperta e' stato concluso, ma non potra' contrapporre tale accordo ad un terzo, sia esso il destinatario, detentore in buona fede della polizza di carico. 3. Qualora le merci siano trasportate in coperta contrariamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o qualora il vettore non possa, in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, invocare un accordo per il trasporto delle merci in coperta, egli sara' ritenuto responsabile, indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, delle perdite o danni subiti dalle merci o del ritardo nella loro consegna unicamente derivanti dal trasporto in coperta, e la portata della sua responsabilita' verra' determinata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 della presente Convenzione, a seconda del caso. 4. Il trasporto di merci in coperta contrariamente ad un accordo che stipuli espressamente che le merci siano stivate deve considerarsi quale atto od omissione del vettore (passibile) ai sensi dell'articolo 8.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art9 · fonte su Normattiva