1. a) La responsabilita' del vettore per il danno risultante da perdite o deterioramenti subiti dalle merci conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 si limita ad una somma equivalente a 835 unita' di conto per collo o altra unita' di carico, ovvero a 2,5 unita' di conto per chilo di peso lordo di merci andate perdute o deteriorate, applicandosi il valore limite piu' elevato;

  • b)la responsabilita' del vettore in caso di ritardo nella consegna conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 si limita ad una somma corrispondente a due volte e mezzo il nolo pagabile dalle merci che hanno subito ritardo, ma non eccede l'ammontare complessivo del nolo pagabile in virtu' del contratto di trasporto merci via mare;
  • c)in alcun caso, il cumulo dei risarcimenti dovuti dal vettore in virtu' dei capoversi a) e b) del presente paragrafo puo' superare il limite applicabile in virtu' del capoverso a) del presente paragrafo in caso di totale perdita delle merci del cui trasporto il vettore si e' assunto la responsabilita'. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il limite massimo e' calcolato in base alle seguenti norme:
  • a)qualora un container, pallet o altra attrezzatura similare sia utilizzata per raggruppare merci, per collo o altra unita' di carico si intende qualsiasi collo o unita' indicata nella polizza di carico, se emessa, o in altro documento che faccia prova del contratto di trasporto via mare che sia contenuta nelle suindicate attrezzature. A parte il caso sopra contemplato, le merci contenute in tale tipo di dispositivo vanno considerate come singola unita' di carico;
  • b)qualora tale attrezzatura vada persa o danneggiata, sara' considerata come distinta unita' di carico a se' stante, se non appartiene al vettore o se non e' da questi fornita. 3. Per unita' di conto, si intende l'unita' di conto contemplata all'articolo 26. 4. Vettore e caricatore possono, di comune accordo, fissare limiti di responsabilita' superiori a quelli previsti al paragrafo 1.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art6 · fonte su Normattiva