Ogni parte contraente s'impegna ad accordare l'introduzione temporanea: (a) al materiale scientifico destinato ad essere utilizzato sul proprio territorio, unicamente ai fini della ricerca scientifica o dell'insegnamento; (b) ai pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico di cui e' concessa l'introduzione temporanea ai sensi del precedente paragrafo (a); (c) agli strumenti concepiti specialmente per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale scientifico utilizzato sul proprio territorio esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o dell'insegnamento.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art2 · fonte su Normattiva