Le disposizioni della presente Convenzione contemplano il minimo delle facilitazioni e non ostacolano l'applicazione delle facilitazioni maggiori che alcune parti contraenti accordano o accorderanno, sia attraverso disposizioni adottate unilateralmente, che in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art13 · fonte su Normattiva