disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti contraenti concedono o potrebbero concedere in virtu' sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art17 · fonte su Normattiva