1. - Ogni parte contraente dovra' ridurre al minimo le formalita' doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione e provvedera' a pubblicare, nel piu' breve tempo possibile, tutte le disposizioni regolanti tali formalita'. 2. - All'entrata ed all'uscita, le operazioni di controllo e di sdoganamento del materiale scientifico saranno, per quanto possibile ed opportuno, effettuate nel luogo ove il materiale dovra' essere utilizzato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art12 · fonte su Normattiva