1. - Ogni parte contraente dovra' ridurre al minimo le formalita' doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione e provvedera' a pubblicare, nel piu' breve tempo possibile, tutte le disposizioni regolanti tali formalita'. 2. - All'entrata ed all'uscita, le operazioni di controllo e di sdoganamento del materiale scientifico saranno, per quanto possibile ed opportuno, effettuate nel luogo ove il materiale dovra' essere utilizzato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
