La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni piu' ampie di quelle che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare il funzionamento delle operazioni TIR.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art49 · fonte su Normattiva