Il materiale scientifico in importazione temporanea potra' avere una destinazione diversa dalla riesportazione ed in particolare essere destinato al consumo interno a condizione che siano state soddisfatte le condizioni e le formalita' previste dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art8 · fonte su Normattiva