In caso di incidente debitamente accertato, nonostante l'obbligo della riesportazione previsto dalla presente Convenzione, la riesportazione di tutto o parte del materiale scientifico gravemente danneggiato non sara' piu' richiesta a condizione che esso sia, a seconda delle decisioni delle autorita' doganali: (a) soggetto a diritti e tasse di importazione dovuti nel caso specifico, o (b) ceduto gratuitamente all'Erario del paese di importazione temporanea, o (c) distrutto, sotto controllo ufficiale, e senza gravami per l'Erario del paese di importazione temporanea.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art9 · fonte su Normattiva