Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono essere protetti:
- a)almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
- b)durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che presentino un interesse scientifico.
Testo vigente dal 23 dicembre 1978
