Eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione possono essere accordate dalle autorita' competenti nell'interesse della scienza, dell'istruzione, nonche' nell'interesse del ripopolamento e della riproduzione degli uccelli oggetto di caccia e per la caccia al falcone a seconda delle circostanze e subordinatamente al fatto che siano prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare abusi. Le disposizioni relative al trasporto, previste dagli articoli 3 e 4 non si applicano al Regno unito. In tutti i paesi i divieti elencati all'articolo 3 non si applicano alle piume delle specie di uccelli che e' consentito uccidere.

Testo vigente dal 23 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-24;812~art7 · fonte su Normattiva