Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione
Testo vigente dal 23 dicembre 1978
