[1]Articolo VII Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

[2]1. La presente Convenzione restera' aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione, sino al 15 gennaio 1973, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, successivamente dal 1 febbraio 1973 al 31 dicembre 1973, compreso, presso la sede della Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima a Londra (qui appresso denominata "l'Organizzazione"). 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione od approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1. 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui appresso denominato Segretario Generale).

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artvii · fonte su Normattiva