[1]Articolo VIII Entrata in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o che vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 3. Ogni Stato che divenga parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento viene, a meno che non abbia espresso intenzione diversa, considerato come:
- a)parte della Convenzione emendata;
- b)parte della Convenzione non emendata nei confronti di ogni Stato parte della Convenzione che noti sia vincolato dall'emendamento.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
