[1]Articolo VIII Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o che vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 3. Ogni Stato che divenga parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento viene, a meno che non abbia espresso intenzione diversa, considerato come:

  • a)parte della Convenzione emendata;
  • b)parte della Convenzione non emendata nei confronti di ogni Stato parte della Convenzione che noti sia vincolato dall'emendamento.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artviii · fonte su Normattiva