[1]Articolo X Procedura speciale di emendamento degli Allegati

[2]1. Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sara' esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte. 2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verra' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione. 3. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verra' fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario Generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. 4. Dal momento in cui un emendamento entrera' in vigore, esso sostituira' per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione. 5. Il Segretario Generale informera' tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonche' della data in cui ogni emendamento entrera' in vigore. 6. Allorche' il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli Allegati, ogni Parte contraente potra' richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'articolo VII. Allorche' almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario Generale convochera' una Conferenza per esaminare tale emendamento degli Allegati.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artx · fonte su Normattiva