Art. 3 (Convenzione)
ARTICOLO III Emendamenti 1. La Convenzione potra' essere modificata attraverso l'una e l'altra delle procedure di cui ai successivi paragrafi 2. e 3. 2. Emendamento successivo ad un esame condotto dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"):
- a)ogni emendamento proposto da una Parte ed inviato al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale"), ovvero ogni emendamento ritenuto necessario dal Segretario Generale a seguito di un emendamento ad una disposizione equivalente dell'Allegato 12 alla Convenzione relativa all'aviazione civile interna zionale verra' inviato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti, almeno sei mesi prima del suo esame da parte del Comitato per la sicurezza in mare.
- b)Le Parti, siano esse membri o meno dell'Organizzazione, saranno autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la sicurezza in mare per l'esame e l'adozione degli emendamenti.
- c)Gli emendamenti verranno adottati con una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento.
- d)Gli emendamenti adottati conformemente al comma c) saranno comunicati per l'accettazione a tutte le Parti a cura del Segretario Generale.
- e)Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato verra' ritenuto accettato alla data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto uno strumento di accettazione dai due terzi delle Parti.
- f)Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 verra' considerata accettata allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui esso e' stato comunicato alle Parti per la loro accettazione. Tuttavia, se nel corso di questo periodo di un anno piu' di un terzo delle parti avranno notificato al Segretario Generale che esse sollevano un'obiezione contro detto emendamento, questo ultimo verra' considerato come non accettato.
- g)Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato entrera' in vigore:
- i)nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui esso e' considerato accettato;
- ii)nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo che la condizione di cui al comma e) e' stata soddisfatta o prima che l'emendamento entri in vigore, alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento;
- iii)nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo la data dell'entrata in vigore dell'emendamento, trenta giorni dopo il deposito di uno strumento di accettazione.
- h)Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' al paragrafo f) e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui e' considerato come accettato. Tuttavia prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ciascuna Parte potra' notificare al Segretario Generale che si esime dal dare effetto all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare al momento dell'adozione dell'emendamento cosi' decide. 3. Emendamento con convocazione di una Conferenza:
- a)Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convochera' una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamenti verranno inviate dal Segretario Generale a tutte le Parti almeno sei mesi prima del loro esame da parte della Conferenza.
- b)Gli emendamenti verranno adottati da detta Conferenza con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. Gli emendamenti cosi' adottati verranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.
- c)A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento verra' considerato come accettato ed entrera' in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma e, f), g) e h) del paragrafo 2., a condizione che i riferimenti del comma h) del paragrafo 2. al Comitato per la sicurezza in mare, allargato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2. vengano considerati come riferimenti alla Conferenza. 4. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento o ogni notifica comunicata in virtu' del comma h) paragrafo 2. dovra' essere inviato per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informera' tutte le Parti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. 5. Il Segretario generale informera' gli Stati di ogni emendamento che entrera' in vigore nonche' della data della loro entrata in vigore.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
