Articolo IX Procedura di emendamento dell'intera Convenzione o di parte di essa 1. La presente Convenzione puo' essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo. 2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione:
- a)su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sara' esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima della Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verra' comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sara' autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verra' esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione;
- b)ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione;
- c)tale emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui sara' stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della USA entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo. 3. Emendamento da parte di una conferenza: A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'Articolo VII, verra' convocata dal Segretario Generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
