[1]Articolo XI Denuncia

[2]1. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la data di tale deposito presso il Segretario Generale. 2. Una Parte contraente che avra' sollevato un'obiezione contro un emendamento degli Allegati potra' denunciare la presente Convenzione e tale denuncia avra' efficacia alla data di entrata in vigore del detto emendamento.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artxi · fonte su Normattiva