[1]Articolo XIV Riserve

[2]1. Le riserve alla presente Convenzione saranno autorizzate, ad esclusione di quelle vertenti sulle disposizioni contenute negli articoli da I a IV, nell'articolo XIII del presente articolo, nonche' negli Allegati, a condizione che tali riserve siano comunicate per iscritto e, ove lo siano prima del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, che vengano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunichera' tali riserve a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII. 2. Ogni riserva comunicata in base al paragrafo 1:

  • a)modifica, per la Parte contraente che l'ha formulata, le disposizioni della presente Convenzione alle quali detta riserva si riferisce, nella misura in cui essa sia loro applicabile, e
  • b)modifica nella stessa misura le disposizioni per le altre Parti contraenti nelle loro relazioni con la Parte contraente che ha formulato la riserva. 3. Ogni Parte contraente che abbia comunicato una riserva in base al paragrafo 1 potra' ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artxiv · fonte su Normattiva