[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.

[3]CONVENZIONE sulla legge da applicare ai cognomi e nomi Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di favorire l'unificazione del diritto relativo ai cognomi e nomi attraverso norme comuni di diritto internazionale privato, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[4]ARTICOLO 1.

[5]1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalita', viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalita'.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950~art1 · fonte su Normattiva