[1]Articolo XVI
[2]Le Parti adottano sul loro territorio, nonche' in caso di trasporto fuori del loro territorio, le misure necessarie ad assicurare una adeguata protezione fisica dei materiali nucleari che sono oggetto del presente Accordo. I livelli minimi comuni di protezione fisica, sulla base dei quali dette misure devono essere adottate, verranno fissati con un Accordo separato.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
