[1]Articolo XV
[2]Le Parti si impegnano affinche' tutti i dati sensibili, gli impianti, i prodotti di base e i materiali fissili speciali di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIII non vengano trasferiti o ritrasferiti a chiunque sul territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari ai sensi dell'articolo XIII, senza aver prima ottenuto da tale Stato gli stessi impegni che essi hanno sottoscritto negli articoli XIII e XIV.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
