Per quanto riguarda i divorzi o le separazioni ottenuti o richiesti in Stati contraenti che prevedono in tali materie due o piu' ordinamenti giuridici applicabili in unita' territoriali diverse:
- 1)ogni riferimento alla legge dello Stato d'origine s'intende come relativo alla legge del territorio nel quale e' stato ottenuto il divorzio o la separazione personale;
- 2)ogni riferimento alla legge dello Stato di riconoscimento s'intende come relativo alla legge del foro;
- 3)ogni riferimento al domicilio o alla residenza nello Stato di origine indica il domicilio o la residenza nel territorio nel quale e' stato ottenuto il divorzio o la separazione personale.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
