Per quanto riguarda i divorzi o le separazioni ottenuti o richiesti in Stati contraenti che prevedono in tali materie due o piu' ordinamenti giuridici applicabili in unita' territoriali diverse:

  • 1)ogni riferimento alla legge dello Stato d'origine s'intende come relativo alla legge del territorio nel quale e' stato ottenuto il divorzio o la separazione personale;
  • 2)ogni riferimento alla legge dello Stato di riconoscimento s'intende come relativo alla legge del foro;
  • 3)ogni riferimento al domicilio o alla residenza nello Stato di origine indica il domicilio o la residenza nel territorio nel quale e' stato ottenuto il divorzio o la separazione personale.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art13 · fonte su Normattiva