Tali divorzi e separazioni personali sono riconosciuti in tutti gli altri Stati contraenti, fatte salve le altre disposizioni della presente Convenzione se, alla data della richiesta nello Stato (qui di seguito denominato "Stato di origine") del divorzio e della separazione personale:

  • 1)il convenuto vi aveva la sua residenza abituale; o
  • 2)il richiedente vi aveva la sua residenza abituale ed era inoltre soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  • a)tale residenza abituale era durata per almeno un anno immediatamente prima della data della domanda;
  • b)i coniugi vi avevano ultimamente risieduto abitualmente insieme; o
  • 3)i due coniugi erano cittadini di tale Stato; o
  • 4)il richiedente era un cittadino di detto Stato ed una delle seguenti condizioni era inoltre soddisfatta:
  • a)il richiedente vi aveva la sua residenza abituale; o b) vi aveva risieduto abitualmente per un periodo continuativo di un anno compreso, almeno parzialmente, nei due anni precedenti la data della domanda; o
  • 5)il richiedente di divorzio era cittadino di questo Stato ed erano inoltre soddisfatte le seguenti due condizioni:
  • a)il richiedente era presente in detto Stato alla data della domanda e b) i coniugi avevano ultimamente risieduto abitualmente insieme in uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio alla data della richiesta.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art2 · fonte su Normattiva