Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 2 e 3, quando lo Stato d'origine ha in materia di divorzio o di separazione personale due o piu' ordinamenti giuridici applicabili in unita' territoriali diverse:

  • 1)L'articolo 2, paragrafo 3, si applica quando i due coniugi erano cittadini dello Stato di cui l'unita' territoriale - nella quale il divorzio o una separazione personale sono stati ottenuti - fa parte, e cio' a prescindere dalla residenza abituale dei coniugi;
  • 2)L'articolo 2, paragrafi 4 e 5, si applica quando il richiedente sia cittadino dello Stato di cui l'unita' territoriale nella quale il divorzio o la separazione personale sono stati ottenuti fa parte.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art14 · fonte su Normattiva