Qualora, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, si debba prendere in considerazione la legge di uno Stato, sia o no contraente, diverso dallo Stato di origine o di riconoscimento, che abbia, in materia di divorzio o di separazione personale, due o piu' ordinamenti giuridici di applicazione territoriale o personale, si fara' riferimento all'ordinamento specificato dalla legge di detto Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
