Qualora, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, si debba prendere in considerazione la legge di uno Stato, sia o no contraente, diverso dallo Stato di origine o di riconoscimento, che abbia, in materia di divorzio o di separazione personale, due o piu' ordinamenti giuridici di applicazione territoriale o personale, si fara' riferimento all'ordinamento specificato dalla legge di detto Stato.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art16 · fonte su Normattiva