[1]Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione

[2]Le spese della Commissione e dell'Organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtu' della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art24 · fonte su Normattiva