[1]Applicazione di misure di controllo piu' rigorose di quelle richieste dalla Convenzione

[2]Le Parti potranno adottare misure di controllo piu' rigorose o piu' severe di quelle previste dalla presente Convenzione, qualora lo ritengano opportuno o necessario per la tutela della sanita' e dell'interesse pubblici.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art23 · fonte su Normattiva