[1]Applicazione territoriale

[2]La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori e' necessario in virtu' o della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cerchera' di ottenere il piu' presto possibile il consenso del territorio che e' necessario e, una volta ottenuto tale consenso, essa lo notifichera' al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica al momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarera', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art27 · fonte su Normattiva