[1]Notifica

[2]Il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25:

  • a)le firme, ratifiche o adesioni conformemente all'articolo 25;
  • b)la data alla quale entrera' in vigore la presente Convenzione conformemente all'articolo 26;
  • c)le denunce conformemente all'articolo 29; e
  • d)le dichiarazioni e notifiche conformemente agli articoli 27, 28, 30 e 32.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

[4]FATTO a Vienna, il ventuno febbraio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede. La Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copia conforme a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art33 · fonte su Normattiva