[1]Denuncia

[2]1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potra', a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti sul piano internazionale e che abbia ritirato il consenso dato in virtu' dell'articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tal fine presso il Segretario generale. 2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia entro e non oltre il 1 luglio, essa avra' effetto il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora la denuncia sia ricevuta dopo il 1 luglio, essa avra' effetto come se fosse stata ricevuta entro il 1 luglio dell'anno successivo. 3. La presente Convenzione scadra' se, in seguito a denunce notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, cesseranno di esistere le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 26.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art29 · fonte su Normattiva