[1]Entrata in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell'ultima firma o dell'ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
