[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell'ultima firma o dell'ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art26 · fonte su Normattiva