(1) I rappresentanti, nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei viaggi da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' dalla giurisdizione (anche al termine della missione) relativamente ad atti, ivi comprese le parole scritte o pronunciate, da essi svolti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita', tuttavia, non si applichera' nel caso di violazioni al codice stradale, ne' nel caso di danni provocati da veicoli guidati da un rappresentante o di sua proprieta; (b) inviolabilita' di tutti gli atti ed i documenti ufficiali; (c) esenzione per loro stessi e per i coniugi da tutte le misure che limitano l'accesso al paese, dalle spese per i visti e dalle formalita' di registrazione ai fini del controllo sulle immigrazioni; (d) a meno che' non siano residenti del Regno Unito ai fini del controllo di valuta, lo stesso trattamento in materia di cambi accordato agli agenti diplomatici. (2) Le disposizioni del paragrafo precedente si applicheranno indipendentemente dai rapporti esistenti fra i Governi che le persone in oggetto rappresentanto ed il Governo del Regno Unito, e non inficiano le immunita' speciali a cui dette persone hanno diritto. (3) i privilegi e le immunita' di cui al pragrafo (1) del presente articolo non saranno concessi ai rappresentanti del Governo, ne' ai cittadini del regno Unito e delle Colonie. (4) I privilegi e le immunita' vengono concessi ai rappresentanti per garantirne l'assoluta indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Gruppo. Uno Stato Membro potra' revocare l'immunita' del suo rappresentante nel caso in cui l'immunita' dovesse ostacolare il corso della giustizia e nel caso in cui possa essere revocata senza pregiudicare gli scopi per i quali e' stata concessa. (5) Al fine di aiutare il Governo a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, il Gruppo comunichera' nella misura del possibile al Governo i nomi dei rappresentanti prima del loro arrivo nel Regno Unito.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art13 · fonte su Normattiva