Art. 18 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
Il Gruppo collaborera' in ogni momento con le autorita' competenti al fine di impedire che si abusi dei privilegi e delie immunita' e delle strutture di cui al presente Accordo. Il diritto del Governo di adottare tutte le misure precauzionali nell'interesse della sua sicurezza non sara' pregiudicato da nessuna delle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
