sul reddito (1) I membri del personale del Gruppo saranno soggetti alle tasse imposte dal Gruppo per i suoi scopi su stipendi ed emolumenti corrisposti dal Gruppo. Dalla data in cui tale imposta viene applicata, tali stipendi ed emolumenti saranno esenti dall'imposta sul reddito del Regno Unito; ma il Governo manterra' il diritto di computare tali stipendi ed emolumenti per valutare l'importo della tassazione da applicare al reddito su altre fonti. (2) Nel caso in cui il Gruppo applichi un sistema per il pagamento di pensioni e assegni agli ex membri del personale, le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo non si applicheranno a tali pensioni o assegni.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art16 · fonte su Normattiva