Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi
Art. 4 (Approvazione)
La Banca di sviluppo dei Caraibi, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero dei tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo medesimo.
Testo vigente dal 13 giugno 1988
