E MODALITA' PER PRESTITI DIRETTI E GARANZIE 1. Nel caso di prestiti diretti fatti dalla Banca e in cui la Banca partecipi e da essa garantiti, il contratto stabilira' le condizioni e le modalita' per il prestito e la garanzia in questione, incluse quelle relative al pagamento del capitale, gli interessi e altre spese, scadenze, e date di pagamento relativi al prestito, o competenze ed altre spese relative alla garanzia, rispettivamente. 2. Nel caso di operazioni speciali fatte salve tutte le condizioni e le modalita' od altre disposizioni ad esse relative, il contratto concernente un prestito fatto o garantito dalla Banca specifichera' la valuta o le valute che dovranno essere utilizzate nel rimborsare la Banca, o stabilira' che i rimborsi dovranno avvenire nella valuta o nelle valute prestate, o predisporra' altre appropriate disposizioni per la valuta o le valute dei rimborsi. A facolta' di chi riceve il prestito, comunque, tale restituzione potra' essere fatta in oro o, subordinatamente al consenso della Banca, in una qualsiasi altra valuta convertibile. Il contratto potra' anche disporre che l'ammontare delle restituzioni alla Banca sara' equivalente, in termini di una valuta a tale scopo specificata dalla Banca, al valore di tali restituzioni alla data o alle date alle quali il prestito e' stato erogato. 3. Nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia di un prestito non sia esso stesso membro, la Banca potra', quando lo ritenga opportuno, porre come condizione del contratto che il membro nel cui territorio verra' realizzato il progetto in questione, o un'agenzia pubblica di tale membro che la Banca ritenga accettabile, garantiscano la restituzione del capitale ed il Pagamento di interessi ed altre spese relative al prestito conformemente alle condizioni a questo relative.
Testo vigente dal 13 giugno 1988
