' E CONDIZIONI PER I PRESTITI E LE GARANZIE 1. In caso di prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi e' una sua partecipazione, il contratto fissa le modalita' e le condizioni per il prestito o la garanzia, ivi comprese quelle riguardanti il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle altre competenze, le spese, le scadenze e le date del rimborso del prestito o della garanzia. Nel fissare modalita' e condizioni, la Banca deve tenere pienamente conto della necessita' di proteggere il proprio reddito. 2. Nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia su un prestito non sia un membro della Banca, ma un'impresa statale di uno Stato membro, ove lo ritenga opportuno la Banca puo' chiedere al membro ed ai membri nel cui territorio il progetto considerato deve essere realizzato, ovvero ad un'agenzia pubblica o ad un altro ente strumentale di tale membro o membri accettabile alla Banca di garantire il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle altre competenze del prestito conformemente alle condizioni di cui sopra. Nel decidere cio' la Banca deve tener presente le differenti politiche appropriate pe le imprese pubbliche e per quelle statali nel processo di transizione verso proprieta' e controllo privati. Il Consiglio di amministrazione sottopone a revisione annuale l'operato della Banca in tale campo, prestando la dovuta attenzione alla solvibilita' finanziaria della Banca. 3. Il contratto di prestito o di garanzia deve specificare espressamente la divisa o le divise, compreso l'ECU, in cui devono essere effettuati i pagamenti alla Banca.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
