E TARIFFE 1. La Banca stabilira' il tasso e ogni altra condizione e modalita' della commissione da addebitare in relazione a prestiti diretti fatti o in cui abbia partecipato all'interno delle proprie operazioni ordinarie. La commissione sara' calcolata sull'ammontare non erogato di ogni prestito e partecipazione e sara' effettuato al tasso di non meno dell'Uno (1) per cento per anno nei primi cinque (5) anni delle operazioni della Banca. Alla fine di detto periodo, il tasso della commissione potra' essere fissato ai livelli che la Banca considerera' appropriati alla luce del livello delle riserve della Banca. 2. Nel garantire un prestito quale parte delle proprie operazioni ordinarie la Banca richiedera', oltre a qualsiasi altra spesa, un deposito di garanzia, ad un tasso stabilito dal Consiglio dei Direttori, pagabile periodicamente sull'ammontare del prestito non erogato. 3. Altre spese della Banca nelle proprie operazioni ordinarie, ed ogni altra commissione, tariffa, o altri costi nelle sue operazioni speciali, saranno stabiliti dal Consiglio dei Direttori.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art17 · fonte su Normattiva