DEL REDDITO NETTO 1. Il Consiglio dei Governatori stabilira' almeno una volta all'anno, come utilizzare il reddito netto della Banca proveniente dalle sue operazioni ordinarie e quale sua percentuale, se esiste, sara' distribuita, dopo aver preso disposizioni per le riserve o per altri scopi, all'eccedenza, e quale percentuale, se esiste, sara' distribuita, nonostante le disposizioni dell'Articolo 12, a qualche fondo speciale, incluso il Fondo Speciale per lo Sviluppo, o distribuita ai membri. 2. Il Consiglio dei Governatori stabilira', almeno una volta all'anno, come utilizzare il reddito netto proveniente dalle sue operazioni speciali, conformemente a qualsiasi norma e regolamento che governano ciascun fondo speciale ed a qualsiasi accordo a questo connesso. 3. Qualsiasi distribuzione del reddito netto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo sara' fatta a ciascun membro nella percentuale dei pagamenti complessivi fatti da detto membro conformemente al paragrafo 2 (a) dell'Articolo 7 e dell'ammontare medio dei prestiti non erogati durante l'anno effettuati nella valuta corrispondente alla sua sottoscrizone ai sensi del paragrafo 2(b) dell'Articolo 7 rispetto al totale di tali importi per tutti i membri. 4. I pagamenti saranno effettuati nella maniera e nella valuta che il Consiglio dei Governatori decidera'.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art39 · fonte su Normattiva