GIURIDICO 1. La Banca possiedera' piena personalita' giuridica e, in particolare, piena capacita': (a) di concludere contratti; (b) di acquistare e di disporre di proprieta' immobili e mobili; (c) di intentare procedimenti legali. 2. La Banca potra' fare accordi con Stati Membri, non Membri, ed altre organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art48 · fonte su Normattiva