DEL CAPITOLO Per mettere in grado efficacemente la Banca di adempiere ai propri scopi e di attuare le funzioni a lei affidate, verranno accordati alla Banca nel territorio di ciascun membro lo Stato giuridico le immunita', le esenzioni ed i privilegi esposti nel presente Capitolo.
Testo vigente dal 13 giugno 1988
