Art. 41 (Accordo)
[1]- Statuto giuridico del Fondo
[2]Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
