[1]- Statuto giuridico del Fondo

[2]Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art41 · fonte su Normattiva