[1]Banca centrale europea

[2]1. La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalita' giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2. La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attivita' proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 14. 3. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art9 · fonte su Normattiva