Art. 26 (Protocollo 5)
1. In ognuno degli Stati membri la Banca gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
