1. In ognuno degli Stati membri la Banca gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art26 · fonte su Normattiva