' al presente Protocollo 1. Ciascuna Parte adottera' i seguenti provvedimenti nell'ambito della sua competenza, compressa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformita' con il presente Protocollo. 2. Ciascuna Parte esercitera' adeguati sforzi, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, affinche' non vengano intraprese attivita' contrarie al presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte notifichera' tutte le altre Parti riguardo ai provvedimenti adottati in conformita' con i paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 4. Ciascuna Parte attirera' l'attenzione di tutte le altre Parti su ogni attivita' che a suo giudizio pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo. 5. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico attireranno l'attenzione di ogni Stato che non e' Parte al presente Protocollo su qualsiasi attivita' svolta da detto Stato, dalle sue agenzie, rappresentanze, persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o altri mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art13 · fonte su Normattiva