[1]Articolo XXII

[2]1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a compiere sforzi appropriati, in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite, onde evitare che qualcuno si impegni in qualsiasi attivita' contraria agli obiettivi della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte Contraente notifichera' alla Commissione ogni attivita' del genere, di cui venga a conoscenza.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxii · fonte su Normattiva