1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo. 2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 15 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art17 · fonte su Normattiva